Decreto Legislativo 173

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva contabile 2006/46/Ce e riguarda tutti i soggetti che devono redigere i bilanci dall'esercizio 2009.

Il decreto legislativo 173 del 3/11/08 senza ulteriori modifiche rispetto al testo in entrata, si occupa sia delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, che di quelle che lo redigono in forma completa e delle società quotate. Le disposizioni riguardano l'informativa di bilancio, ad eccezione dell'innalzamento dei limiti per bilancio abbreviato e consolidato. Nel primo caso, i ricavi passano da 7,3 a 8,8 milioni di euro e il totale dell'attivo passa da 3,65 a 4,4 milioni. Per il consolidato, il totale dei ricavi passa da 29,2 a 35 milioni e quello degli attivi degli stati patrimoniali da 14,600.000 a 17,5 milioni.

Per le operazioni con "parti correlate" delle imprese non quotate, le premesse ("considerando") contenute nella direttiva precisano che, allo stato attuale, la IV direttiva (bilancio di esercizio) e la VII direttiva (bilancio consolidato) si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate(controllate e collegate). Per avvicinare maggiormente le società non quotate a quelle che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l'obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse a normali condizioni di mercato. L'informativa sulle operazioni rilevanti con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare il bilancio di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene. Nell'elaborazione di rendiconti consolidati le operazion intergruppo di parti correlate andrebbero eliminate.

Debbuttano poi nella nota integrativa le informazioni sugli "accordi fuori bilancio", cioè accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, che non risultano dallo stato patrimoniale. Riguardo alle società quotate, invece, le informazioni si aggiungono a quelle già previste dagli IAS-IFRS. La relazione sulla gestione dovrà contenere informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata. 

In ogni caso - le banche, per obbligo imposto da Bankitalia - erano già obbligate ad inserire in una nota molte di queste informazioni. Le società di revisione, poi, devono esprimere il giudizio su alcune informazioni della relazione sulla gestione.

NUOVE INFORMAZIONI SUL BILANCIO 2008

Le imprese non devono dimenticare che nel bilancio dell'esercizio 2008 debuttano le informazioni previste dal D. Lgs. 32/07, che ha recepito la parte obbligatoria della direttiva 51/03. Le informazioni riguardano la relazione sulla gestione che dovrà contenere anche un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione.

Inoltre, la relazione si aricchisce di informazioni sulla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta; per esempio, legati alla concentrazione della clientela, all'approvvigionamento di materie prime, a modifiche legislative che possono influire sulla produzione.

L'analisi dei rischi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari e, nella misura necessaria alla comprensione della situazione e del risultato della gestione, contenere gli indicatori di risultato finanziari. Ma anche, se ne è il caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività, comprese le informazioni su ambiente e personale. Queste ultime, possono riguardare spese e investimenti ambientali, composizione della forza lavoro e tipologia dei contratti.

FONTE: IL SOLE 24 ORE DEL 1 novembre 2008


Pubblicato il 1 Dicembre 2008 - 09:50