Il consolidato nazionale - societa' con sede estera
Via libera al consolidato fiscale nazionale anche alle società con sede all'estero, se vengono considerate residenti in Italia in base alla normativa contro le esterovestizioni (articolo 73, comma 5-bis, Tuir). A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 30 ottobre 2008, n. 409/E.
La società istante è una banca italiana che intende costituire con partecipazione totalitaria una società di capitali di diritto francese. Quest'ultima avrebbe finanziamenti di finanziatori garantiti da una call-option sul 74,9% del capitale sociale. La controllata francese acquisterebbe, a sua volta, il 100% di una o più società di capitali residenti in Italia per lo svolgimento di alcune proprie attivita'.
Le entrate hanno ricordato che anche se una società straniera non ha la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale in Italia si considera residente nel territorio dello Stato se detiene "partecipazioni di controllo" (articolo 2359, comma 1 del Codice civile) in societa' di capitali italiane (o negli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir) e contemporaneamente si verifica una delle seguenti situazioni: la societa' estera è controllata, anche indirettamente, da un soggetto italiano; la societa' estera è amministrata "da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato" (articolo 73, comma 5-bis del Tuir).
Nel caso dell'istanza, alla controllata francese si applica la presunzione di residenza in Italia, in quanto si tratta di un soggetto residente in Francia, che è controllato al 100% da una societa' italiana e che, a sua volta, controlla direttamente al 100% un'altra societa' italiana (lettera a).
Essendo considerata residente nel territorio dello Stato, quindi, deve rispettare tutti gli obblighi strumentali sostanziali dell'ordinamento fiscale italiano, "ivi inclusa la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, qualora risultino verificati tutti i requisiti previsti dagli articoli 117 e seguenti del Tuir".
Anche se nel bilancio, disciplinato dalle norme contabili francesi, gli ammortamenti dei beni strumentali saranno inferiori rispetto ai limiti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, si potranno dedurre "esclusivamente per la parte rilevata a conto economico", in quanto è stato eliminato il quadro EC (articolo 102, comma 2, Tuir).
Se i finanziatori eserciteranno l'opzione di acquisto delle azioni della società francese, ci sara' la perdita del controllo da parte della Banca italiana nella società francese, cioè una delle condizioni necessarie per la presunzione di residenza in base dall'articolo 73, comma 5-bis, Tuir e, tra l'altro, il regime dl consolidato fiscale nazionale si interromperà anticipatamente.
FONTE: Il Sole 24 Ore
Pubblicato il 1 Dicembre 2008 - 09:53
