Valutazione titoli quotati - Bilancio 2008

Sospeso l'obbligo di svalutare i titoli quotati per le societa' con bilanci non Ias. Dopo l'intervento operato dallo Iasb e dall'Unione europea sui principi contabili internazionali, il decreto legge 185/2008 approvato venedì dal Consiglio dei Ministri consente alle societa' che applicano le regole del Codice civile - in pratica gran parte delle imprese non quotate in Borsa - di iscrivere i titoli dell'attivo circolante in base all'ultimo valore di bilancio, anziché svalutarli al minor valore desumibile dal mercato.

Il problema.

Le imprese non quotate che non applicano i principi internazionali cominciano a verificare i possibili effetti sul bilancio 2008 delle turbolenze avvenute sui mercati finanziari. I problemi maggiori si pongono per quelle società dotate di rilevante liquidita' (per esempio, finanziarie di gruppo o imprese della grande distribuzione e in genere societa' con sbilanci temporali tra data di incasso dei crediti e pagamento dei debiti) che viene investita in titoli oggetto di attività di trading. Per questi strumenti finanziari - che la legge impone di iscrivere nell'attivo circolante del bilancio - i criteri di valutazione prevedono un obbligo di svalutazione, con conseguente rilevazione di una minusvalenza nel conto economico, ogni qual volta le quotazioni di mercato a fine esercizio siano inferiori al costo di acquisto. La svalutazione è, in questi casi, per così dire, automatica, cioè prescinde, come invece è previsto per titoli immobilizzati (cioè destinati a essere posseduti durevolmente dall'impresa), dall'esistenza di requisiti di stabilita' futura del minor valore di mercato.

L'andamento anomalo dei mercati finanziari del secondo semestre di quest'anno avrebbe dunque comportato, per tutte le societa' che detengono attivita' di questo tipo, un obbligo generalizzato di rilevazione di perdite di bilancio, con un impatto penalizzante sulla situazione economica e patrimoniale, anche qualora si trattasse di valori ritenuti solo temporaneamente depressi. Per le svalutazioni di titoli azionari, poi, l'onere risulterebbe indeducibile fiscalmente senza generare alcun beneficio in termini di minori versamenti di imposte.

L'articolo 15 del decreto legislativo interviene per sterilizzare le disposizioni del Codice civile che impongono svalutazioni anche per le perdite temporanee. Viene stabilito che, nel bilancio dell'esercizio 2008, le societa' che non adottano i principi internazionali possono svalutare i titoli non destinati a permanere durevolmente in portafoglio, sulla base dell'ultimo valore di iscrizione quale risulta dal bilancio del 2007 o dall'ultima relazione semestrale, laddove predisposta, anziché in base al minor valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. La sterilizzazione è ammessa a condizione che non si tratti di perdite ritenute durevoli, in presenza delle quali, peraltro, l'obbligo di svalutazione scatterebbe anche se i titoli fossero classificati nelle immobilizzazioni finanziarie. Un decreto ministeriale potra' estendere tale facolta' anche ai bilanci del 2009. Non è chiaro se la disposizione riguardi anche i titoli acquistati nell'anno 2008, per i quali manca un valore di riferimento in un bilancio precedente.

Le assicurazioni.

Regole particolari sono previste per quelle compagnie di assicurazione che non applicano i criteri Ias, le quali potranno avvalersi della norma sulla base di disposizioni applicative che saranno emanate dall'Isvap. Le imprese assicurative utilizzeranno la facolta' di sterilizzazione delle svalutazioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio. Le societa' di assicurazione dovranno inoltre accantonare a una riserva indisponibile (eventualmente prelevando l'importo da altre poste preesistenti) un ammontare di utili pari alla svalutazione potenziale non effettuata in base alla norma transitoria, al netto del relativo onere fiscale.

FONTE: Il Sole 24 Ore


Pubblicato il 10 Dicembre 2008 - 17:32