Commesse in valuta senza disallineamento
Per i lavori ultrannuali conversione a valenza fiscale.
Per le commesse ultrannuali in valuta estera, la conversione al cambio di fine esercizio assume piena rilevanza fiscale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 249/E di ieri che precisa che la valutazione alla fine di ogni esercizio avviene, per l'intero importo maturato dall'inizio dei lavori, direttamente al cambio del 31 dicembre.
La risoluzione esamina l'interpello di una società che ha in corso la realizzazione di lavori ultrannuali su commessa, il cui corrispettivo contrattuale è espresso in una valuta diverse dall'euro.
La società fa presente che, sulla base delle indicazioni del principio contabile Oic 23, essa procede a calcolare, nella valuta del contratto, la quota di corrispettivo maturata in base all'avanzamento dei lavori, convertendo poi in euro l'intero importo della commessa al cambio puntuale del 31 dicembre.
Il primo quesito posto all'Agenzia concerne l'eventuale efficacia fiscale di questa valutazione alla luce del disposto dell'articolo 110, comma 3 del Tuir, secondo cui gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione delle attività e delle passività al cambio di fine anno non assumono rilevanza fiscale e devono essere neutralizzate nel modello Unico con apposite variazioni. In secondo luogo si chiede se la conversione valutaria debba effettuarsi distintamente di anno in anno per la singola parte di lavori realizzati nell'esercizio, formando dunque nel tempo una stratificazione di differenti tassi di cambio, oppure se la stessa debba riguardare ogni anno l'intero ammontare maturato dal'inizio dell'opera.
L'Agenzia sottolinea che, in materia di valorizzazione delle commesse ultrannuali, l'articolo 93 del Tuir non disciplina espressamente il caso dei contratti aventi un prezzo denominato in valuta estera, dovendosi pertanto utilizzare le regole generali in materia di corrispettivi nell'articolo 9 e nell'articolo 110 del Tuir.
Sulla base a queste norme, la conversione dei corrispettivi delle commesse deve effettuarsi, con piena rilevanza fiscale, applicando il cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio. Non trova invece applicazione il terzo comma dell'articolo 110 che dispone la neutralità delle oscillazioni di cambio iscritte nel conto economico con riferimento alla traduzione in euro dei crediti e dei debiti in valuta. Inoltre la valorizzazione delle rimanenze di lavori in corso deve essere eseguita, ogni anno, per l'intero importo maturato sin dall'inizio della commessa ed è questo l'importo che deve formare oggetto di conversione al cambio del 31 dicembre, senza che si venga a formare alcuna stratificazione di tassi di cambio differenti.
In conclusione, le società con lavori ultrannuali il cui corrispettivo è stabilito in valuta estera devono contabilizzare in bilancio, come rimanenza finale, tutto il valore della commessa convertito al cambio di fine esercizio, con piena rilevanza di questo importo nella determinazione del reddito di impresa, senza che trovino applicazione le regole sulla neutralità fiscale delle valute previste er crediti e debiti.
FONTE: Il Sole 24 Ore
Pubblicato il 18 Settembre 2009 - 17:50
