Nuovo OIC n. 6
Approvato il principio contabile n. 6 su rinuncia dei finanziamenti, ristrutturazione del debito e costi di ristrutturazione
L'Organismo italiano di contabilità (OIC), in data 03.08.2011, ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC n. 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” (fornito in allegato alla presente comunicazione). Tale principio, in particolare, detta le regole che le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo il codice civile sono tenuti ad osservare in caso di:
► ristrutturazione del debito;
► costi di ristrutturazione;
► rinuncia dei finanziamenti;
► moratoria dei leasing.
Ristrutturazione del debito: riguardo alla ristrutturazione del debito evidenziamo che l'OIC propone significato una definizione molto ampia, ossia si è in presenza di una ristrutturazione del debito ogni qualvolta che viene posta in essere un'operazione mediante la quale il creditore effettua una concessione al debitore in considerazione dello stato di difficoltà dello stesso. Come appare evidente, quindi, in tale definizione non rientrano solo le procedure regolamentate giuridicamente da una normativa ad hoc, quali le opzioni offerte dalla legge fallimentare (accordi di ristrutturazione del debito, piani di risanamento attestati) ma anche operazioni molto più comuni quali lo stralcio totale o parziale di un debito verso il fornitore o la rinuncia dei finanziamenti effettuata dai soci.
Costi di ristrutturazione: un'operazione di ristrutturazione del debito, solitamente, comporta la necessità di sostenere una serie di spese quali ad esempio quelle legali e notarili. Molto spesso sono previste remunerazioni composte da:
► un compenso fisso;
► una componente di remunerazione eventuale, che può essere a sua volta fissa o variabile che è riconosciuta al verificarsi di alcune condizioni.
Secondo il principio contabile OIC n. 6 tali costi devono essere imputati a conto economico all'interno degli oneri straordinari indicando esplicitamente gli oneri derivanti dalla ristrutturazione e non possono essere in alcun modo capitalizzati, in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri.
La moratoria dei leasing: il documento OIC chiarisce che, nei casi in cui intervenga la sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, è necessaria una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto. Di conseguenza il debitore, secondo il nuovo principio n. 6, non può rilevare alcun utile nel conto economico ma dovrà effettuare una rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. L’OIC sul punto specifica che i canoni imputati a conto economico per competenza in base alla durata precedente non devono essere modificati.
La rinuncia dei finanziamenti: il principio contabile elimina i dubbi circa il trattamento da riservare alla rinuncia dei finanziamenti. Nel caso di rinuncia dei versamenti effettuati a titolo di finanziamento da parte del socio/creditore, il debitore trasferisce il valore del debito a cui il creditore rinuncia direttamente a riserva senza transito nel conto economico, fornendo adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio.
Fonte: Organismo Italiano di Contabilità
Pubblicato il 12 Settembre 2011 - 17:11
