NOVITA' IN MATERIA DI BILANCI DELLE ONLUS

Il 22 maggio sono state presentate le "linee guida" contabili da parte dell' Agenzia per le Onlus al fine di "assicurare agli enti non profit la possibilità concreta di redigere il bilancio d’esercizio secondo criteri che tengano conto delle loro specificità". Le linee guida segnano un punto di svolta per due ragioni: da un lato indicano alle organizzazioni senza scopo di lucro una strada concreta per predisporre i documenti e gli schemi secondo modalità specifiche, rispettose della natura non profit, dall’altra sollecitano la galassia formata da associazioni, fondazioni, comitati, Ong, cooperative sociali ed enti vari a operare uno sforzo di trasparenza e omogeneità nella rendicontazione. Nell’elaborare la propria proposta, l’Agenzia per le Onlus si è avvalsa di due alleati preziosi sotto il profilo tecnico, l’Assirevi e l’ordine dei dottori Commercialisti, che aveva già provato nel 2001 con un’articolata raccomandazione a omogeneizzare la normativa. La vera sfida per le Onlus è quella di riuscire a conciliare i nuovi strumenti di trasparenza con una gestione non burocratica e prettamente formale delle modalità di rendicontazione. Un bilancio d’esercizio che dia conto, annualmente, della situazione patrimoniale e finanziaria con lo “stato patrimoniale” e delle risultanze della gestione caratteristica attraverso il “rendiconto gestionale”, oltre che di ulteriori allegati esplicativi (nota integrativa e relazione sulla gestione): è questa, in sintesi, l’esigenza maggiormente avvertita in tutto il terzo Settore. Lo schema di Stato Patrimoniale proposto per gli enti non profit prevede la redazione secondo quanto stabilito per le società dall’articolo 2424 del Codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono soprattutto la struttura del patrimonio di tali realtà aziendali, che va considerata non come per le imprese di pertinenza degli azionisti, bensì come un “fondo di scopo” per garantire il perseguimento delle finalità ideali o assistenziali dell’ente. Lo scopo fondamentale del rendiconto gestionale è rappresentare il risultato (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi, è un risultato complesso, che misura l’andamento economico della gestione, ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati al rapporto di scambio. Bisogna infatti tenere presente che le aziende non profit non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato, e anche quando operano secondo le logiche tipiche dello scambio lo fanno strumentalmente rispetto ad altri fini (il loro scopo ideale statutario). Il rendiconto gestionale a proventi, ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquistate e impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette “aree gestionali” che sono: l’attività tipica o istituto; l’attività promozionale e di raccolta fondi; l’attività accessoria; l’attività di gestione finanziaria e patrimoniale; l’attività di natura straordinaria; l’attività di supporto generale. Le linee guida suggeriscono, per gli enti che svolgono rilevante attività produttiva tipica (ospedali, scuole, musei, eccetera), di integrare il rendiconto gestionale con appositi conti economici gestionali atti a rappresentare i costi e i ricavi di ciascuna di queste attività specifiche; apposito conto economico gestionale separato potrà essere redatto anche da quegli enti che svolgono attività produttive strumentali (gestioni immobiliari rilevanti, attività d’impresa strumentale), ai fini di una maggiore chiarezza dell’informazione. Questi conti economici redatti in forma scalare meglio si adattano a rappresentare le gestioni produttive complesse attuate da alcuni enti non profit. I risultati di tali gestioni potranno poi essere inseriti nel rendiconto gestionale. L’agenzia prevede che i soggetti con proventi e ricavi inferiori a € 100.000 potranno redigere, in luogo dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, un solo prospetto (rendiconto degli incassi e dei pagamenti) secondo criteri di cassa. Al rendiconto finanziario dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio. È anche previsto che gli enti non profit retti in forma societaria (cooperative sociali e imprese sociali) i quali devono redigere gli schemi di bilancio previsti dal Codice civile per la loro forma giuridica, potranno riclassificare i dati secondo gli schemi previsti dal presente documento.


Pubblicato il 9 Luglio 2008 - 14:04