Il Decreto Agosto (104/2020) ha introdotto, nell’articolo 10, la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione può essere effettuata nel solo ambito civilistico oppure anche con valenza fiscale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva, ai fini IRES e IRAP, pari al 3%.
La rivalutazione è attuabile da tutti i tipi di impresa che non adottano i principi IFRS per la redazione del bilancio, sono quindi ammesse anche le imprese in contabilità semplificata. Essa deve essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019 in cui devono essere presenti i beni che si vogliono rivalutare.
I beni suscettibili di rivalutazione sono le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie. Non risultano rivalutabili i beni materiali o immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari e le partecipazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie o non di controllo/collegamento.
Nel comma 2 viene specificato che la rivalutazione può essere effettuata in modo separato per ogni bene, quindi non è più presente l’obbligo di effettuare la rivalutazione su tutti i beni della stessa categoria omogenea. Per quanto riguarda le partecipazioni, è possibile anche una sola frazione delle azioni. I beni possono essere rivalutati nel limite del valore ad essi attribuibile in base alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa o ai valori correnti.
La rivalutazione ha come contropartita una riserva di patrimonio netto istituita appositamente, con riferimento alla norma istitutiva della riserva.
Il DL 41/2021 ha prorogato la possibilità di rivalutazione dei beni risultanti dal bilancio 2019 non solo nei bilanci 2020 ma anche in quelli 2021, purchè non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. Il richiamo posto nell’art. 10 co 7 del DL 104/2020 ha come effetto la riapertura delle disposizioni in materia di riallineamento di valori civili e fiscali dei beni. In base a queste disposizioni si può adeguare il valore fiscale dei beni al più alto valore espresso in bilancio, pagando la stessa imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei beni (3%).
Oltre ai soggetti che possono effettuare la rivalutazione dei beni, anche quelli che redigono il bilancio secondo i principi internazionali possono attuare il riallineamento.
I beni suscettibili di riallineamento sono gli stessi che possono essere rivalutati ma la legge di bilancio 2021 ha ritoccato la norma aggiungendo a questa il comma 8-bis, in base al quale: “le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”. L’articolo 14 della Legge 342/2000, a cui si fa riferimento, tratta del “Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio”. Quindi la legge di bilancio 2021 permette il riallineamento tra valori civili e fiscali dell’avviamento e degli altri oneri pluriennali, ma non la rivalutazione civilistica di queste immobilizzazioni.
In sede di approvazione del bilancio in cui viene effettuato il riallineamento, ai fini del riconoscimento fiscale, si deve apporre il vincolo di sospensione d’imposta su una parte delle riserve di patrimonio netto, pari agli importi da riallineare al netto dell’imposta sostitutiva dovuta.
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Dott.ssa Giorgia Damiani