Il nuovo Principio contabile dei ricavi (OIC 34)

01-06-2023

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità il 19 aprile 2023, a seguito del processo di consultazione, ha approvato la nuova versione definitiva del principio contabile OIC 34 “ricavi” che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024.

Il nuovo principio integra le modifiche intervenute dei pareri espressi dalle diverse autorità istituzionali come la CONSOB, l’Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia, IVASS e Ministeri competenti, prendendo il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile OIC 15 “crediti”.

Tale Principio Contabile va a disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi relativi alla vendita di beni e alla prestazione di servizi (Voci A1 e A5).

Le principali novità che impatteranno sui bilanci a partire dal 1° gennaio 2024 riguardano (di seguito i 4 step da seguire per la rilevazione dei ricavi):

1. Determinazione del prezzo complessivo del contratto

Il prezzo complessivo di vendita si evince dalle clausole contrattuali. Si devono considerare quindi i termini di pagamento, procedendo ad attualizzare i flussi finanziari futuri e valorizzare le componenti variabili, contabilizzando in riduzione dei ricavi gli sconti, abbuoni, penalità e resi. In virtù del postulato della prudenza, le componenti variabili che comportano un incremento dei ricavi sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi. 

2. Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione

È necessario utilizzare tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, poiché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. La segregazione in unità elementari assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti. La segregazione non è necessaria se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio oppure quando essa non comporta una rappresentazione sostanziale dell’operazione. 

3. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione

Dopo si procede con la valorizzazione di ciascuna di esse. Il prezzo complessivo del contratto è allocato a ciascuna singola unità sulla base del rapporto tra il prezzo della stessa e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto. Il prezzo delle singole unità elementari è quello previsto contrattualmente, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati. In assenza di un prezzo di riferimento, il principio contabile prevede diversi metodi di stima.

4. Rilevazione dei ricavi

Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, il criterio per la rilevazione dei ricavi è il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici. Il principio prevede inoltre che nelle vendite con diritto di reso il ricavo sia rilevato solo se vi è la ragionevole certezza che il cliente non restituirà il bene. Per quanto riguarda i ricavi derivanti da prestazioni di servizi, il principio ha chiarito che essi possono essere rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Le aziende, per trovarsi pronte, devono cominciare fin da ora a rapportarsi con il Collegio Sindacale, Società di Revisione e altri Organi di Controllo per una corretta implementazione del Principio Contabile nel proprio bilancio, in modo da farsi trovare pronti, compliant e operativi minimizzando rischi ed imprevisti.

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