A partire dal 6 settembre 2024 in Italia gli esercizi finanziari delle piccole, medie e grandi imprese regolamentate nei mercati dell’UE, ma anche gi esercizi delle imprese di paesi terzi che svolgono una parte significativa del loro operato nel territorio dell’UE, avranno modo di arricchire la propria informativa pubblica grazie alle disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2464, con la quale si ha il passaggio dall’Informativa a carattere non finanziario (NFRD) alla nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD), ove viene principalmente dirottata la rendicontazione d’impresa verso una forte sensibilizzazione ai temi riguardati la sostenibilità, ricomprendendone i rischi e le opportunità che si verificano in essa in un duplice impatto, (anche definito principio della doppia rilevanza) con il quale si vuole fornire sia una prospettiva inside-out, ovvero l’impatto che esercita l’impresa sull’ambiente e sulle persone, e sia una prospettiva outside-in, con cui invece si indica l’impatto che viene esercitato da questi ultimi, ambiente e persone, sull’andamento dell’impresa, ed anche sul suo sviluppo e sui suoi risultati.
Questa nuova prospettiva permette di portare a conoscenza degli investitori, ma anche di tutti gli altri portatori di interessi, informazioni rilevanti sulla sostenibilità ambientale attraverso una rendicontazione maggiormente dettagliata, grazie ai principi ESRS ( European Sustainability Reporting Standards).
Le informazioni necessarie da rendicontare secondo la nuova Direttiva CSRD possono essere brevemente di seguito riassunte:
Trovano luogo nel documento di rendicontazione altre informazioni di ulteriore importanza che riguardano nello specifico l’ambiente, ma anche le tematiche sociali e relative ai diritti umani.
Inoltre, a far in modo che sia garantito in modo completo il carattere della trasparenza, viene previsto attraverso il Regolamento Tassonomia (UE n.2020/852), come le imprese devono considerare e recepire le informazioni cruciali, ovvero si tratta del “come” ed in “che misura” le iniziative ecosostenibili siano ricollegabili alle attività economiche.
Per quanto riguarda invece le tempistiche che devono essere rispettate per accogliere le nuove norme CSRD e quindi rendicontare e pubblicare il Report di Sostenibilità, la Direttiva ha creato una differenziazione sulla base della tipologia di imprese come di seguito descritto:
Insomma, entro il 2028 tutte le aziende assumeranno completamente come parte integrante della loro relazione sulla gestione “la relazione di sostenibilità”, la quale verrà redatta seguendo un unico standard di stesura, anche in formato elettronico europeo per una maggiore fruibilità delle imprese di grandi dimensioni anche non quotate. Da qui in poi, viene messo in gioco anche il ruolo del revisore, che riveste una nuova figura di “Revisore della sostenibilità”; esso potrà coincidere con lo stesso soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio o con altro revisore legale o società di revisione, con lo scopo di verificare se la rendicontazione di sostenibilità rispetta gli standard richiesti dalla nuova normativa vigente di sostenibilità, e se la figura coinciderà con il revisore che già si occupa del controllo finanziario all’interno dell’impresa considerata, in tal caso, dovrà accertarsi del collegamento e della coerenza delle informazioni finanziarie con quelle sostenibili.
Per cui, le responsabilità in capo al ruolo del revisore non possono che ampliarsi notevolmente, grazie alla Commissione europea che ha voluto anche soffermarsi su tale fronte agendo sulla normativa relativa all’abilitazione e al riconoscimento di tale ruolo, così da sottolineare per esso l’importanza dell’aggiornamento e dell’ampliamento delle conoscenze teoriche e metodologiche, che fino ad ora sono rimaste ancorate esclusivamente alle informazioni di tipo finanziario. Per cui il revisore della sostenibilità concretizzerà il proprio operato verificando innanzitutto che la rendicontazione sia conforme ai criteri indetti dalle norme del Decreto, verificherà che l’obbligo di marcatura XBRL della rendicontazione di sostenibilità sia conforme e si accerterà che vengano osservati gli obblighi di informativa previsti dall’art.8 del regolamento (UE) 2020/852.
I partner e i Manager di ItalRevi si sono mossi in tale ambito raccogliendo i crediti formativi necessari per poter certificare i Report di Sostenibilità delle aziende clienti e potenziali.
Dunque, Italrevi SpA si è qualificata quale Revisore della sostenibilità.
(Dott.ssa Marta Romano)