Il principio contabile OIC 13 stabilisce che le merci devono essere iscritte tra le rimanenze nel momento in cui l’azienda assume i rischi e i benefici connessi ai beni. Di norma ciò coincide con il trasferimento della proprietà, salvo che il contratto preveda diversamente: in tal caso prevale la data di passaggio dei rischi e dei benefici.
Il trasferimento dei rischi è normalmente determinato dagli Incoterms, che, se indicati in modo corretto nel contratto, consentono di individuare con certezza il soggetto su cui gravano rischi e benefici. Gli Incoterms attualmente in vigore sono quelli approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 2019, operativi dal 2020.
A fine esercizio occorre quindi verificare, per le merci in viaggio, se i rischi siano già passati all’acquirente o siano ancora a carico del venditore, per stabilire chi debba inventariarle.
EXW: Ex Works (Franco Fabbrica) -> Merce messa a disposizione nei locali del venditore; rischi subito al compratore
FCA: Free Carrier (Franco Vettore) -> Consegna al vettore indicato dal compratore; rischi al momento della consegna al vettore
CPT: Carriage Paid To -> Trasporto pagato dal venditore; rischi al compratore alla consegna al vettore
CIP: Carriage and Insurance Paid To -> Trasporto e assicurazione pagati dal venditore; rischi al compratore alla consegna al vettore
DPU: Delivered at Place Unloaded -> Merce resa e scaricata a destino; rischi al venditore fino allo scarico
DDP: Delivered Duty Paid -> Merce resa sdoganata a destino; tutti i rischi e costi al venditore
FAS: Free Alongside Ship -> Merce consegnata sottobordo; rischi al compratore da quel momento
FOB: Free On Board -> Merce caricata a bordo nave; rischi al compratore da bordo nave
CFR: Cost and Freight -> Trasporto pagato dal venditore; rischi al compratore da bordo nave
CIF: Cost, Insurance and Freight -> Trasporto e assicurazione (minima) pagati dal venditore; rischi al compratore da bordo nave