Di seguito riportiamo le principali novità della Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199)
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IRPEF, detrazioni e addizionali: Riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione dal 35% al 33% per redditi imponibili 28.000–50.000 euro. Risparmio massimo per contribuente: 440 euro annui; operativa da gennaio 2026 anche in busta paga/pensione (con eventuali conguagli).
- Bonus edilizi ed energia
- “Bonus casa” (ristrutturazioni): per spese 2025–2026 detrazione 36%, per spese 2027 detrazione 30%; limite 96.000 euro per unità (anche pertinenze).
- Aliquota “maggiorata” per abitazione principale: 50% per spese 2025–2026, 36% per spese 2027, sempre con limite 96.000 euro.
- Ecobonus e sismabonus (incluso sismabonus acquisti) allineati al bonus casa:abitazione principale: 50% per 2025–2026, 36% per 2027; altre unità: 36% per 2025–2026, 30% per 2027.
- Bonus mobili: proroga 2026, detrazione IRPEF 50%, tetto spesa 5.000 euro per il 2026.
- Lavoro dipendente, premi e welfare:
- Premi di risultato e partecipazione utili: imposta sostitutiva ridotta all’1% per anni 2026–2027 (invece del 5%); soglia agevolabile 5.000 euro; prorogata al 2026 l’agevolazione sui dividendi derivanti da azioni assegnate in luogo dei premi (esenzione IRPEF del 50% fino a 1.500 euro).
- Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (solo 2026) per dipendenti privati con reddito 2025 ≤ 33.000 euro.
- Imposta sostitutiva 15% sul trattamento accessorio (notturno, festivo, turni) nel settore privato (solo 2026) per redditi 2025 ≤ 40.000 euro, entro limite 1.500 euro (ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208).
- Imposta sostitutiva 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (solo 2026), entro 800 euro, per redditi da lavoro dipendente ≤ 50.000 euro; coordinamento con agevolazioni specifiche del Comparto sanità (imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive) e per gli straordinari degli infermieri (imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari).
- Estesa dal 2026 l’imposta sostitutiva 5% dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali) sugli straordinari degli infermieri anche alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
- Viene riconosciuto (su richiesta del lavoratore) un Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde su straordinari festivi e lavoro notturno nei settori turismo, ricettivo e termale, per i periodi dal 1.1.2026 al 30.9.2026, per dipendenti con reddito 2025 ≤ 40.000 euro, non imponibile ai fini IRPEF.
- Buoni pasto elettronici: soglia di esenzione innalzata da 8 a 10 euro (cartacei invariati a 4 euro).
- Aumento del limite di deducibilità dei Contributi versati alle forme pensionistiche complementari da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
- Lavoratori autonomi, forfetari, locazioni brevi
- Regime forfetario: la causa di esclusione per dipendenti/assimilati con redditi > 35.000 euro nel 2025 prorogata anche per l’accesso/permanenza nel 2026.
- Locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni): dal 2026 la disciplina si applica solo fino a 2 appartamenti locati brevemente (in precedenza erano 4); da 3 in su scatta presunzione di imprenditorialità (partita IVA, reddito d’impresa, niente cedolare secca). Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%.
- Regime dei neo-residenti: viene ulteriormente aumentata dal 1.1.2026 da 200.000 a 300.000 euro la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. Viene inoltre incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.
- Cripto-attività e rendite finanziarie: confermata imposta sostitutiva 33% sui redditi da cripto (dal 2026), ma per i token di moneta elettronica in euro (“stablecoin” ancorate all’euro, con riserve denominate in euro nell’UE) si applica aliquota ridotta 26%; non costituiscono realizzo le mere conversioni tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
- Imprese, dividendi, plusvalenze, imposte dirette: il regime di esclusione (95% per società di capitali ecc.) vale solo se la partecipazione è almeno 5% del capitale o ha valore fiscale ≥ 500.000 euro; altrimenti dividendi e plusvalenze sono interamente imponibili. Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026 e alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026. Eliminato dal 2026 il frazionamento in 5 anni delle plusvalenze (salvo per cessioni di azienda o rami e particolari casi riguardanti le società sportive professionistiche). Reintroduzione per il 2025–2026 della deroga alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante (si possono mantenere i valori di bilancio anteriori evitando svalutazioni, con vincolo di riserva indisponibile).
- Intermediari finanziari, assicurazioni, banche:
- Deducibilità delle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio: per gli intermediari finanziari, viene prevista l’introduzione di un regime transitorio dal 2026 al 2029 di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, al fine di ripartire in quote costanti la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio. In particolare, dette svalutazioni sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi. Obbligo ricalcolo acconti IRES ed IRAP.
- Intermediari finanziari (esclusi assicurazioni, SGR, SIM per alcune misure): deducibilità parziale degli interessi passivi: 96% nel 2026, 97% nel 2027, 98% nel 2028, 99% nel 2029, piena dal 2030. Effetto solo a saldo per acconti 2027–2030.
- Aumento temporaneo aliquote IRAP: per intermediari finanziari dal 4,65% al 6,65%, per assicurazioni dal 5,9% al 7,9%, per periodi 2026–2028, con detrazione fino a 90.000 euro.
- Revisione IRAP sui dividendi intra-UE per banche/assicurazioni: esclusi al 95% se rientrano nella direttiva madre-figlia, con possibilità di rimborsi per il passato.
- “Imposta straordinaria extra-profitti” banche: presunzione di prioritaria distribuzione della riserva dal 2028 (che fa rivivere l’imposta – 40% - con interessi); introdotta facoltà di affrancamento della riserva con contributo 27,5% (sulla riserva fine 2025) o 33% (fine 2026), indeducibile.
- Crediti d’imposta e incentivi per investimenti
- Iper-ammortamenti 4.0/5.0: per investimenti 1.1.2026–30.9.2028 su beni strumentali nuovi 4.0, beni per autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo, ecc.: maggiorazione del costo ai fini ammortamento (180% fino a 2,5 mln; 100% tra 2,5 e 10 mln; 50% tra 10 e 20 mln). Necessarie comunicazioni via piattaforma GSE.
- Proroga credito d’imposta per design e ideazione estetica per il 2026 (10%, tetto 2 milioni, in unica quota).
- Rifinanziamento credito d’imposta 4.0 per investimenti fino al 31.12.2025 e Nuova Sabatini (200 mln 2026, 450 mln 2027).
- Riscossione, ruoli, compensazioni, controlli
- Nuova “rottamazione‑quinquies” per cartelle 2000–2023 relative a omessi versamenti da dichiarazioni, controlli automatici/formali, contributi INPS dichiarati e non pagati, multe Codice della strada da amministrazioni statali: stralcio di sanzioni, interessi, aggi; domanda entro 30.4.2026, esito entro 30.6.2026, prima rata o unica soluzione entro 31.7.2026, piano fino a 54 rate bimestrali (fino al 2035), interessi 3% annuo, decadenza per mancato pagamento unica rata o 2 rate (anche non consecutive). Accesso ammesso anche a decaduti da precedenti rottamazioni (ter e quater) per carichi rientranti nel nuovo perimetro.
- Definizione agevolata dei tributi locali: Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo).
- Blocco pagamenti PA ai professionisti: eliminata la soglia di 5.000 euro; per qualsiasi importo dovuto a professionisti la PA deve verificare presso ADER l’esistenza di ruoli pendenti, anche minimi, e bloccare la quota corrispondente. Decorrenza 15.6.2026.
- Divieto di compensazione orizzontale in F24 per debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro (prima 100.000), anche per l’eccedenza; esclusi i casi di rateizzazione o rottamazione. Decorrenza dalle compensazioni eseguite dall’1.1.2026.
- Dal 2028 nuova ritenuta di acconto (0,5% nel 2028, 1% dal 2029) sui pagamenti B2B per cessioni di beni e prestazioni di servizi, esclusi soggetti in concordato preventivo biennale o in adempimento collaborativo, ed esclusi i bonifici soggetti a ritenuta 11% per oneri detraibili.
- Eliminato l’esonero da ritenuta per provvigioni di agenzie viaggio, agenti/marinari ecc.; dal 1.3.2026 queste provvigioni saranno soggette alla ritenuta art. 25‑bis DPR 600/73.
- IVA, dogane, pacchi extra‑UE
- Nuova procedura di liquidazione automatica dell’IVA in caso di dichiarazione omessa (o priva di quadri IVA): l’Agenzia calcola imposta dovuta da FE, corrispettivi telematici e LIPE; invia comunicazione bonaria con sanzione 120% dell’imposta residua, ridotta a 40% se si paga entro 60 giorni; niente compensazione o rate; in caso di mancato pagamento, iscrizione a ruolo. Applicabile dalle annualità per cui al 1.1.2026 non è prescritto l’accertamento (indicativamente dal 2018). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).
- Base imponibile IVA in operazioni permutative e dazioni in pagamento: dal 1.1.2026 non più valore normale, ma somma di tutti i costi riferibili alla cessione/prestazione.
- “Tax free shopping”: previsione di rimborso IVA semplificato con validazione unica per fatture allo stesso soggetto, e termine di restituzione fattura vistata esteso da 4 a 6 mesi.
- Lavoro e previdenza (focus principali)
- Per ADI, SFL, assegno unico, bonus nido e bonus nuovi nati:franchigia per abitazione principale ai fini patrimonio immobiliare ISEE aumentata a 91.500 euro (120.000 euro per residenti nei capoluoghi di città metropolitane), +2.500 euro per ogni figlio successivo al primo.scala di equivalenza: maggiorazioni per numero figli riviste (da 0,1 per 2 figli fino a 0,55 per almeno 5 figli).
- Incentivo 2026 per assunzioni a tempo indeterminato (e trasformazioni) di personale non dirigenziale nel privato, con esonero contributivo parziale fino a 24 mesi, finalizzato a giovani, donne svantaggiate, ZES Mezzogiorno; attuazione demandata a decreto MLPS/MEF.
- Incentivo strutturale per assunzione lavoratrici madri con almeno 3 figli e senza lavoro regolare da almeno 6 mesi: esonero contributivo 100% fino a 8.000 euro annui per assunzioni a TD/indeterminato, durata 12–24 mesi a seconda del tipo di contratto e di eventuale trasformazione.
- Esonero contributivo per datori che trasformano da full‑time in part‑time (riduzione ≥40%) per lavoratori/lavoratrici con almeno 3 figli conviventi: 100% contributi datoriali (massimo 3.000 euro annui) fino a 24 mesi.
- Bonus mamme 2026: contributo 60 euro mensili (non imponibile e non rilevante ISEE) a lavoratrici con reddito da lavoro ≤ 40.000 euro, con 2 o almeno 3 figli, da erogare in unica soluzione a dicembre 2026; regole particolari per chi ha più di 2 figli e rapporto a tempo indeterminato.
- ampliati i datori obbligati a versare TFR al Fondo Tesoreria INPS (soglia 50 dipendenti calcolata sulla media dell’anno precedente, con fase transitoria 2026–27 e abbassamento soglia a 40 dal 2032);
- rafforzato il meccanismo di silenzio-assenso per conferimento TFR ai fondi; possibilità di rinuncia entro 60 giorni; nuovi obblighi informativi per i datori.
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