La continuità aziendale non è soltanto un presupposto di bilancio, ma un indicatore della capacità dell'impresa di affrontare il futuro.
Il principio ISA Italia 570 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza richiamano l'importanza di monitorare i rischi, valutare gli equilibri finanziari e individuare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà.
La continuità aziendale oltre il bilancio
Valutare la continuità aziendale significa comprendere se un'impresa sia in grado di proseguire la propria attività nel prevedibile futuro, mantenendo gli equilibri economici e finanziari necessari.
Non è sufficiente analizzare i risultati dell'esercizio appena concluso: occorre considerare anche la capacità di generare liquidità, rispettare le cadenze e affrontare eventuali cambiamenti del mercato. Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle imprese minori, dove le risorse amministrative possono essere limitate e la pianificazione finanziaria non sempre strutturata.
Il principio di revisione ISA Italia 570 fornisce un riferimento fondamentale per valutare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. La sua applicazione si inserisce in un quadro più ampio, che comprende gli obblighi previsti dal Codice civile e dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Il ruolo di amministratori e revisori
La valutazione della continuità aziendale compete agli amministratori, che devono considerare le prospettive dell'impresa e predisporre un'informativa di bilancio adeguata. Il revisore legale verifica invece la ragionevolezza di tale valutazione, acquisendo elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se esistano incertezze significative sulla capacità dell'impresa di continuare a operare.
L'analisi comprende le previsioni economiche e finanziarie, le risorse disponibili, gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio e le misure che la direzione intende adottare per affrontare eventuali criticità. Particolare attenzione è riservata alle prospettive dei dodici mesi successivi ai dati di riferimento del bilancio.
Le previsioni devono essere sostenute da dati attendibili e ipotesi realistiche: piani di recupero non documentati o misure correttive difficilmente attuabili possono compromettere l'affidabilità della valutazione.
Gli indicatori da monitorare
Individuare tempestivamente i segnali di difficoltà consente di approfondire le cause degli squilibri e valutare le possibili conseguenze sulla gestione.
Tra gli indicatori più rilevanti rientrano:
La presenza di uno o più indicatori non implica automaticamente che la continuità aziendale sia compromessa. Richiede, tuttavia, un approfondimento delle circostanze, delle prospettive e dell'efficacia delle misure previste per affrontarle.
Assetti adeguati e prevenzione della crisi
La continuità aziendale è strettamente collegata alla capacità dell'impresa di individuare tempestivamente gli squilibri.
L'articolo 2086 del Codice civile richiede alle imprese costituite in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'attività, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.
Anche il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza attribuisce rilievo alla tempestiva individuazione delle difficoltà, considerando, tra gli altri aspetti, la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità nei dodici mesi successivi.
Per raggiungere questi obiettivi, è importante monitorare la liquidità, le cadenze dei debiti, gli incassi ei pagamenti, confrontando periodicamente i risultati con le previsioni. Nelle imprese minori non sono necessariamente richiesti sistemi complessi: anche strumenti semplici, se aggiornati e attendibili, possono offrire informazioni utili per prendere decisioni consapevoli. Il revisore valuta la qualità di queste informazioni e la loro coerenza con le conclusioni raggiunte dagli amministratori.
Dalla valutazione alla relazione di revisione
Le conclusioni sulla continuità aziendale possono incidere sul giudizio espresso dal revisore. Quando il presupposto è appropriato e non emergono incertezze significative, non è normalmente necessaria una sezione specifica nella relazione.
Se esiste un'incertezza significativa, adeguatamente illustrata in bilancio, il revisore mantiene il giudizio senza modifica e inserisce un'apposita sezione per richiamare l'attenzione sull'informativa fornita. Se, invece, l'informativa è inadeguata, possono rendersi necessari un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, in base alla rilevanza e alla pervasività delle carenze. Qualora il presupposto della continuità aziendale sia inappropriato, il giudizio deve essere negativo.
La corretta valutazione richiede quindi un'analisi approfondita delle circostanze e una documentazione adeguata delle verifiche svolte.
Un presidio essenziale per la governance
La continuità aziendale non dovrebbe essere valutata soltanto in occasione della chiusura del bilancio. È parte integrante della gestione e richiede un monitoraggio costante degli equilibri economici e finanziari. Per le imprese minori, disporre di informazioni aggiornate, individuare gli scostamenti e riconoscere tempestivamente i segnali di rischio significa rafforzare la capacità di reagire alle difficoltà. In questo contesto, revisione legale, adeguatezza degli assetti e governance concorrono a un obiettivo comune: favorire una gestione consapevole dei rischi e supportare la tempestiva individuazione delle criticità.
Per ItalRevi SpA, il controllo rappresenta quindi non soltanto una verifica degli adempimenti, ma un presidio fondamentale per la trasparenza informativa e la solidità dei processi aziendali.
Riferimenti normativi
Principio di revisione ISA Italia 570 - Continuità aziendale.
Codice civile, articoli 2086 e 2423-bis.
D.Lgs. n. N. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in particolare articoli 3 e 25-octies.
OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.
Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce l'analisi delle circostanze specifiche del singolo incarico di revisione.