Informazioni utili sugli aggiornamenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

23-04-2020

Aggiornamenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

In attuazione della Legge Delega n.155/2017, il 12 Gennaio 2019 è stato pubblicato in G.U. il D.lgs. n.14 (o Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), la cui piena entrata in vigore è slittata, con l’introduzione del DL 2 Marzo 2020 n.9 in risposta alla diffusione del COVID-19, dal 15 agosto 2020 al 15 Agosto 2021.

I 391 articoli che lo compongono sono stati pensati per adeguare la disciplina concorsuale italiana alle norme di altri paesi europei relative all’implementazione di strumenti che siano in grado di anticipare l’emersione dello stato di crisi d’impresa e della conseguente insolvenza che da questo deriva.

Tra le principali novità, oltre a quella riguardante la sostituzione del termine “fallimento” con la più generosa espressione “liquidazione giudiziale”, vi è quella per la quale le imprese italiane devono necessariamente dotarsi di assetti organizzativi ed amministrativo-contabili che permettano di rilevare nell’immediato eventuali segnali di crisi e garantire quindi l’attivazione di appositi piani di risanamento per il ripristino dell’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario.

Assetto organizzativo

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi è previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, e la conseguente modifica di statuti o atti costitutivi, per le società cooperative e a responsabilità limitata che negli ultimi due esercizi abbiano superato almeno uno dei 3 seguenti limiti (Art. 378):

Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale > 4 milioni di euro;

Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 4 milioni di euro;

N. dipendenti occupati in media durante l’esercizio > 20 unità.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alla dimensione della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale e quando presenta i seguenti requisiti:

• organigramma con chiara identificazione di funzioni, compiti e responsabilità;

• Segregazione delle funzioni e sistema definito di deleghe e procure;

• Sussistenza di procedure che assicurino efficienza e efficacia di gestione dei rischi e del sistema di

controllo, nonché completezza, tempestività, attendibilità e efficacia dei flussi informativi;

• Esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguate competenze a svolgere le funzioni assegnate;

• Presenza di direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

 

Dunque, a decorrere dal 15 Agosto 2020, qualora gli organi di controllo rilevino inadeguatezze nell’assetto organizzativo e possibili indizi di crisi pregiudizievoli per equilibrio economico-finanziario e andamento della gestione, l’organo amministrativo deve “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art.374). Si avvia quindi un iter procedurale, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve individuare e riferire all’organo di controllo in merito alle soluzioni individuate per risollevare l’azienda dallo stato di crisi. Tuttavia, in caso di omessa o inadeguata risposta e di mancata adozione nei 60 giorni successivi delle misure ritenute necessarie per il superamento dello stato di crisi, il Decreto prevede un apposito obbligo di segnalazione.

Segnalazioni all'OCRI

Con la proroga introdotta dal DL 2 Marzo 2020 n.9, a partire dal 15 Agosto 2021, è previsto, per organi di controllo e creditori qualificati, l’obbligo di segnalazione dello stato di crisi, all’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI). Questo, istituito presso tutte le Camere di Commercio su scala nazionale, nominati collegialmente 3 esperti, si occuperà di gestire la procedura di composizione nei tempi fissati per la procedura d’allerta (in media 90/180 giorni), oltre i quali l’impresa verrà invitata ad aprire una procedura di insolvenza tradizionale.

Più dettagliatamente, la segnalazione inoltrata all’OCRI potrà essere:

Interna: qualora, decorsi inutilmente i 90 giorni utili per l’applicazione delle misure dall’organo amministrativo, gli organi di controllo ritengano necessario l’intervento di un organismo esterno (Art. 14);

Esterna: qualora, in presenza di una esposizione debitoria rilevante, la procedura venga attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione (Art.15).

In mancanza di una espressa citazione a riguardo nel DL 2 Marzo 2020 n.9, e a decorrere quindi dal 15 Agosto 2020 come previsto dal presente Decreto, la segnalazione all’OCRI può anche essere inoltrata spontaneamente dall’organo amministrativo (Art. 18). In questo caso, per premiare l’intenzione di risolvere tempestivamente lo stato di crisi, il Decreto prevede l’applicazione di uno specifico sistema di misure premiali, per cui “l’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi d’impresa o dell’insolvenza di cui al presentate codice che non sia stata di seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro” (artt. 24-25):

- Riduzione a misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali;

- Riduzione a misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga;

- Riduzione del 50% degli importi relativi a sanzioni e interessi sui debiti tributari;

- Aumento del 100% della proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto a quella che ordinariamente il giudice può concedere;

- Non ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.

Inoltre, il testo della riforma prevede benefici penali come causa di non punibilità in caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, qualora l’imprenditore si attivi prontamente a segnalare la crisi d’impresa (Art. 324)

In sostanza il Decreto sottolinea a gran voce l’importanza di dotarsi di un sistema organizzativo e di un sistema amministrativo-contabile che sia all’insegna del monitoraggio preventivo e che esalti il ruolo dell’analisi di bilancio per la valutazione nel tempo e per tempo di eventuali indizi di crisi, altrimenti intesa come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici necessari a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. (Art. 2)

del Dott. Daniele Negrini

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