Crisi d’Impresa: gli indici dell’allerta

29-07-2020

In attuazione della Legge Delega n.155/2017, il 12 Gennaio 2019 è stato pubblicato in G.U. il D.lgs. n.14 (o Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii), la cui piena entrata in vigore è slittata, con l’introduzione del DL 2 Marzo 2020 n.9 in risposta alla diffusione del COVID-19, dal 15 agosto 2020 al 15 Agosto 2021.

Il D. Lgs. N. 14 Introduce l’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di assetti organizzativi ed amministrativo-contabili che permettano di rilevare nell’immediato eventuali segnali di crisi e garantire quindi l’attivazione di appositi piani di risanamento per il ripristino dell’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario.

Per quanto riguarda gli assetti amministrativo-contabili, è prevista per micro, piccole e medie imprese (Art. 12), l’applicazione di alcuni indicatori elaborati dal CNDCEC in grado di agevolare le funzioni ispettive dell’organo amministrativo e degli organi di controllo. Riportando sinteticamente quanto riportato nel documento “Crisi d’impresa: gli indici di allerta”, a seguire vi è una panoramica degli indici che, trimestralmente (Art. 24 del D.lgs.) e a partire da bilanci approvati o anche da semplici prospetti infrannuali, possono essere presi come riferimento per la valutazione di eventuali indizi di crisi.

Secondo il documento, gli indici da utilizzare come riferimento generale ed esclusivamente nella sequenza indicata sono:

  1. Patrimonio netto negativo e capitale sociale al di sotto del limite legale (di cui al par. 3.2.1.). Si tratta di condizioni che, per eccellenza, sono ritenute pregiudizievoli per la continuità aziendale. Con specifico riferimento al patrimonio netto, questo è calcolato come differenza tra la Voce A del Passivo dello Stato Patrimoniale e i crediti verso soci per versamenti ancori dovuti e la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  2. debt service coverage ratio (DSCR) a 6 mesi inferiore ad 1 (di cui al par. 3.2.2.) ritenuto utilizzabile solo in presenza, secondo il giudizio professionale degli organi di controllo, di dati prognostici affidabili e debitamente calcolati dall’organo amministrativo.

Più dettagliatamente, il documento specifica come questo secondo indice possa essere calcolato facendo appello a due diversi approcci, la cui scelta, per l’attività di controllo, è rimessa agli organi di controllo stessi e alla loro valutazione rispetto a qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi:

Primo approccio: il DSCR può essere calcolato a partire dal budget di tesoreria ponendo al numeratore il totale delle disponibilità liquide per i successivi 6 mesi (incluse le giacenze iniziali e al netto delle uscite liquide previste per lo stesso periodo) e al denominatore il totale delle uscite previste contrattualmente per i successivi 6 mesi per i rimborsi delle quote capitale dei debiti finanziari in essere;
Secondo approccio: il DSCR può essere inoltre calcolato come rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei 6 mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi 6 mesi.

Indici di settore (di cui al par. 3.2.3.) utilizzabili in assenza, secondo il giudizio professionale degli organi di controllo, di dati prognostici affidabili e non debitamente calcolati dall’organo amministrativo. Si fa più dettagliatamente riferimento a:

I risultati restituiti dagli Indici di settore, ai fini di una corretta rilevazione, è necessario che vengano considerati congiuntamente. Pertanto, qualora il patrimonio netto sia positivo (e il capitale sociale al di sopra del limite legale) e qualora il DSCR non sia disponibile o non ritenuto ragionevolmente affidabile, si può parlare di indizi di crisi soltanto nel caso in cui vi sia il contestuale superamento di tutte e 5 le soglie stabilite per tali indici e fissate sulla base del settore di appartenenza dell’azienda (di cui al par. 3.1.3).

A completamento degli indici da utilizzare come riferimento generale, il documento, prevede inoltre strumenti di monitoraggio più specifici in caso di (par. 4.1. e ss.):

per il calcolo dell’Indice di liquidità, in relazione al prestito sociale, il calcolo delle passività a breve termine deve tener conto di quanto detto in merito al calcolo del DSCR e dell’Indice di adeguatezza patrimoniale. Inoltre, per le cooperative agricole di conferimento, quelle edilizie di abitazione, per i consorzi e le società consortili, l’Indice di adeguatezza patrimoniale deve essere calcolato tenendo conto dei debiti verso soci riferiti allo scambio mutualistico.

Infine, per l’impresa che “non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati ne specifica le ragioni in nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far presumere ragionevolmente la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa del bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. (…)”(Art. 13 D.lgs 14/2019).

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