AUDIT PILLS: SOSPENSIONE AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

24-05-2021

L’art. 60 comma 7-bis della L. 126/2020 ha introdotto una particolare deroga al bilancio 2020 per le imprese: la possibilità di sospendere gli ammortamenti.

Il legislatore ha, stante la particolare situazione economica e sanitaria, ritenuto opportuno consentire una riduzione dei costi in Conto Economico attraverso la possibilità di non iscrivere fino al 100% degli ammortamenti delle attività materiali e immateriali, derogando così all’obbligo di ammortamento sistematico dei beni la cui vita utile è limitata nel tempo.

È previsto, inoltre, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà, con proprio decreto, estendere tale misura anche agli esercizi successivi, sulla base dell’andamento della situazione economica e pandemica. In relazione agli ammortamenti 2020 è, pertanto, necessario verificare prima l’applicabilità dei criteri ordinari e, in caso di esito negativo, valutare se applicare la deroga (facoltà, non obbligo).

In caso di applicazione della deroga, nel bilancio 2020 è possibile non iscrivere una parte o la totalità degli ammortamenti dell’esercizio. In tale ultimo caso, il valore a cui iscrivere le immobilizzazioni ammortizzabili è quello risultante dall’ultimo bilancio approvato. La conseguenza è l’allungamento del piano di ammortamento originario di un anno. In caso di impossibilità di estensione della vita utile del bene, la quota di ammortamento non effettuata nel 2020 deve essere ripartita sugli esercizi successivi, attraverso un incremento del valore dell’ammortamento.

Il comma 7-ter aggiunge che coloro che si avvalgono della deroga debbano destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non iscritta nel bilancio 2020.

Nel caso in cui gli utili d’esercizio dovessero essere di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva deve essere integrata ricorrendo a riserve di utili o ad altre riserve patrimoniali disponibili preesistenti. Se tali ultime riserve non dovessero esservi, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La ratio alla base della previsione di tale riserva indisponibile si può individuare nell’intenzione del legislatore di impedire la distribuzione degli eventuali utili superiori emersi non iscrivendo gli ammortamenti e che, quindi, non vi sarebbero stati in assenza della deroga.  La norma non lo specifica, ma la riserva ritorna disponibile a seguito della progressiva iscrizione a Conto Economico degli ammortamenti sospesi.

Al comma 7-quater è fatto obbligo dal legislatore di fornire un’ampia informativa in Nota Integrativa relativa alle ragioni della deroga, all’iscrizione e all’importo della riserva indisponibile e all’effetto dell’applicazione della deroga sul risultato d’esercizio e sul Patrimonio Netto.

Da ultimo, al comma 7-quinquies vengono disciplinate le conseguenze di natura fiscale dell’applicazione della deroga. Il legislatore ha ritenuto ammissibile la piena deducibilità degli ammortamenti non iscritti ai fini IRES, nei limiti dell’importo deducibile, e IRAP, derogando così all’obbligo della previa imputazione del costo a Conto Economico.

Nel bilancio si iscrive, dunque, una fiscalità differita passiva. Si viene così a creare un disallineamento tra valore civilistico dei beni ammortizzabili e valore fiscale, che si riduce per effetto della deduzione extra-contabile. Con il completarsi del processo di ammortamento si avrà il riallineamento dei due valori, infatti gli ammortamenti dell’ultimo esercizio saranno non più deducibili.

Alla luce dell’iscrizione di tale voce, si ritiene che la riserva indisponibile debba essere iscritta per un importo pari alla differenza tra quota di ammortamento e fiscalità differita. La deroga è stata prevista unicamente per gli ammortamenti e non anche per chi abbia deciso di ricorrere al leasing: per quest’ultimo è prevista la moratoria, ma i canoni passivi di competenza sono da iscrivere a bilancio.

Per eventuali consulenze in tale ambito i revisori di Italrevi sono a vostra completa disposizione mandando una e-mail a segreteria@italrevi.it.

Dott.ssa Giulia Indennidate

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